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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 401

Regolamento recante rideterminazione delle misure delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1992
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 21 settembre 1990 che individua nel + 19,1 per cento la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;
Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;
Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba essere integrato con quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.130.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 1229/1959 approva l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
- L'art. 1 della legge n. 407/1984 sostituisce l'art. 133 del citato D.P.R. n. 1229/1959, il quale risulta così formulato in seguito alle modifiche implicite apportate dall'art. 1 del decreto qui pubblicato:
"Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.130.
Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella del precedente comma.
L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica (ora Istituto nazionale di statistica, n.d.r.), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente".
Si precisa che l'ultima variazione dell'indennità di trasferta di cui sopra dovuta agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, era stata disposta con D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amminisstrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 407/1984, poi modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, in seguito alle modifiche implicite apportate dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, risulta ora così formulato:
"Art. 142. - Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.
Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.
Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. 570, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. 1.430 e di L. 2.140.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.
L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente seguiti".
Si precisa che l'ultima variazione dell'indennità di trasferta in materia penale dovuta agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari era stata disposta con D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34.