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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 477

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.