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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1998
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-12-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10 aprile 1998, n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina in materia di soppressione
dei servizi autonomi di cassa
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:
1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppesse;
2) al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio";
b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";
c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore";
d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse;
e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
" 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.
3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.
3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.";
f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole "amministrate da enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle";
g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: "o alle casse degli enti territoriali competenti", ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato ). 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.";
i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.";
2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,";
3) il comma 5, è sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.";
l) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis (Validità degli atti compiuti ). - 1. Restanosalvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996:
"133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari
dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".
"134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori,
in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi legati a mezzo di modalità che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei
mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti
che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso (l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la
qualità del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui l'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio".
"138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa".
"143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A., di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi
locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite".
"144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a),
sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare
determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti
destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'art. 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione, l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie; 7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 e il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla;
f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;
g) possibilità di prevedere agevolazioni a
soggetti che intraprendono nuove attività produttive;
h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle
proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla
giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi;
q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio delle imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;
r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti".


"145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito".
"146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione".
"147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza".
"148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale".
"149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una adizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale".
"151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali".
"186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali".
"187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli".
"188. Il Governo e delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il D.Lgs. n. 237 del 1997 reca: "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173.
- Il D.Lgs. n. 241 del 1997 reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Il D.Lgs. n. 446 del 1997 reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il D.Lgs. n. 460 del 1997 reca: " Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n.1.
- Il D.Lgs. n. 472 del 1997 reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Il D.Lgs. n. 56 del 1998 reca: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1998, n. 70.
- Il D.Lgs. n. 137 del 1998 reca: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1998, n. 107.
- Il D.Lgs. n. 203 del 1998 reca: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996:
"13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Soppressione dei servizi autonomi di cassa). - 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Determinazione delle entrate). - 1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 6 (Riscossione di particolari entrate). - 1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino.
Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.
3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essee riscosse e versate con le modalità di cui all'art. 4.
3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:
"Art. 7 (Riscossione coattiva). - 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.
3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanzaingiunzione".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto.
"Art. 8 (Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionano costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo non più vigente dell'art. 9 del D.Lgs. n. 237 del 1997, ora novellato:
"Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato).
- 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:
"Art. 10 (Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione). - 1. I pagamenti che, fino alla data entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica e delle telecomunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.
3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni.
4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello, approvato con il decreto di cui al comma 5, contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.
5. Con decreto dei Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle telecomunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato)".
- Il D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato all'art. 16-bis del D.Lgs. n. 237 del 1997, ora inserito, reca: "Disposizioni in materia di riscossione coattiva delle imposte sui redditi", ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 292.