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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485

Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;
b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;
e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;
i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;
l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi;
m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza:

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di

trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei

servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione,

riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in

coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come

modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. 2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della

salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni

previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla

sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19

marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi

comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di

cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione

vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi

relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni; c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi; d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale; e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro; g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi,

nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto,

tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori; i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero

1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della

legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto legislativo

19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non rientrano

nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti

sopra richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di

sicurezza e di igiene, potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la revoca da parte della autorità

portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai casi più gravi; m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le

prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente

nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di

assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo di mero coordinamento per le aree e

i settori considerati nei decreti legislativi di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. 3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli

schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.
L'art 1, comma 1, lettera a), numero 3) e lettera b), numero 1), numero 2) e il primo periodo, numero 3), della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1993, n. 286, così recita:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
(omissis);
4) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; (omissis)".
- Il titolo del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, è il seguente:
"Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro".
- Il titolo IX del citato decreto legislativo n. 626/1994, è il seguente:
"Sanzioni".
- L'art. 19, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 758/1994, così recita:
"Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) (omissis);
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1998, n. 29.
Data a Roma, addì 31 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto