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REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 2414

Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701, contenente provvedimenti per la difesa economica della viticoltura. (033U2414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1934
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  22-4-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura;
Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, dettando norme per l'esecuzione dell'art. 14 del predetto decreto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti dell'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701 le denominazioni di fantasia, derivate dal nome di un frutto, quali «aranciata», «limonata», «succuva», «mostuva» e simili, equivalgono alla denominazione di «sciroppo», seguita dall'indicazione del frutto e costituiscono dichiarazione che gli sciroppi, posti in vendita sotto le denominazioni stesse, sono costituiti da succo o mosto, concentrato o non, del frutto, dal cui nome è derivata la denominazione di fantasia adoperata, con aggiunta di saccarosio o soluzioni di saccarosio.

Quando la denominazione adottata per uno sciroppo di frutto non sia derivata dal nome del frutto stesso, deve essere seguita dalla indicazione «sciroppo di», completata col nome del frutto.

Per gli sciroppi ottenuti da soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da semi, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti di piante, la denominazione di fantasia adottata deve essere seguita dall'indicazione «sciroppo all'estratto di», completata col nome della pianta.

I nomi di «orzata», «bomba», «cocco» e simili costituiscono denominazioni di fantasia e debbono essere seguiti dall'indicazione «sciroppo di latte di mandorla» oppure «sciroppo di latte di cocco».

Le indicazioni di cui al presente articolo devono essere posti in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti contenenti gli sciroppi.