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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 975

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 243, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in politica ed economia dei trasporti, annessa alla facoltà di scienze politiche.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Scuola di specializzazione in politica ed economia dei trasporti

Art. 244. - Presso la facoltà di scienze politiche è istituita la scuola di specializzazione in economia e politica dei trasporti. Essa ha lo scopo di promuovere la conoscenza approfondita, anche sotto l'aspetto tecnico e pratico, delle discipline economiche, giuridiche, operative e sociali riguardanti le varie attinenze del fenomeno del trasporto e, particolarmente, di avviare gli iscritti alla conoscenza analitica delle organizzazioni strutturali e delle attività operative concernenti il trasporto sia sul piano internazionale generale, sia su quello europeo e su quello interno.
Art. 245. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in ingegneria civile, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali in qualsiasi Università italiana o Istituto universitario equiparato.
I laureati presso Università estere sono ammessi alla scuola alla condizione che il titolo sia riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche ai soli fini della ammissione alla scuola.
Art. 246. - I corsi della scuola hanno durata di due anni.
L'insegnamento è impartito, oltre che con lezioni cattedratiche, anche mediante seminari, ricerche, visite ad impianti ed istituti specializzati, conferenze di esperti italiani e stranieri.
Art. 247. - Le materie fondamentali del piano di studi sono così ripartite:
1° Anno:
1) questioni di diritto dei trasporti;
2) economia dei trasporti;
3) elementi di statistica applicata ai trasporti;
4) economia delle imprese private di trasporto;
5) economia delle aziende pubbliche di trasporto;
6) organizzazione internazionale dei trasporti.
2° Anno:
7) politica economica e politica dei trasporti;
8) tecniche di programmazione dei trasporti;
9) organizzazione e gestione dei trasporti in superficie;
10) elementi di diritto delle assicurazioni dei trasporti;
11) organizzazione e gestione dei trasporti marittimi ed aerei.
Ai predetti insegnamenti fondamentali possono essere aggiunte, a seconda delle esigenze della scuola, e con eventuale rotazione annuale, le seguenti ulteriori materie opzionali:
1) legislazione regionale comparata;
2) stato giuridico del personale del trasporto;
3) beni destinati al trasporto;
4) trasporti, infrastrutture, gestione del territorio;
5) trasporti multimodali;
6) trasporti privati (regime giuridico della circolazione);
7) diritto e tecniche doganali;
8) tutela dell'ambiente;
9) formazione dei bilanci delle aziende pubbliche di trasporto;
10) fondamenti di logica ed uso dei calcolatori;
11) ricerca operativa applicata ai trasporti.
Art. 248. - La scuola rilascia un diploma di specializzazione in politica ed economia dei trasporti. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta innanzi ad una commissione composta da non meno di sette membri.
Per essere ammesso all'esame di diploma, si richiede che il candidato, iscritto alla scuola, abbia superato le prove di esame per tutti gli insegnamenti fondamentali, nonché almeno tre delle materie opzionali, scelte tra quelle attivate dalla direzione della scuola.
Art. 249. - La scuola è retta da un consiglio di professori del quale fanno parte, con voto deliberativo, i docenti titolari degli insegnamenti della scuola e, con voto consultivo, tutti gli altri docenti.
Il direttore, il quale sarà coadiuvato, nella gestione della scuola, da altri due docenti universitari, è nominato dal consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.
I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facoltà.
Art. 250. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'Università, di enti pubblici, di società a capitale pubblico o privato, di privati.
Tali proventi sono destinati a coprire: la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente e di segreteria della scuola; le altre spese competenti direttamente alla scuola (biblioteca, emeroteca, pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.) la eventuale concessione di borse di studio a discenti, iscritti alla scuola, che siano meritevoli e di condizioni economiche non agiate.
Art. 251. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione, delle tasse annuali di iscrizione, della tassa di diploma e di ogni altra soprattassa o contributo, nella misura e con le modalità prescritte per gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze politiche.
Art. 252. - L'attività didattica e scientifica della scuola viene svolta utilizzando i locali e le attrezzature dell'istituto di studi economici, finanziari e statistici della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.
Art. 253. - Il direttore della scuola compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione del consiglio dei professori, sarà reso di pubblica ragione.
Nel manifesto annuale può essere stabilito un numero minimo ed, eventualmente, un numero massimo di iscrizioni. Qualora non sia raggiunto il numero minimo fissato per gli iscritti, il consiglio dei professori può decidere che non vengano tenuti gli insegnamenti del 1° anno. Tuttavia, se taluno dei corsi venga comunque iniziato, dovrà essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti, per la durata dell'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980

Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 40