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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2012
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli 17 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;
Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento delle banche a carattere regionale
1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:
a) autorizzazione all'attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;
b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;
c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.
3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), è il seguente:
«Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.»
«Art. 20. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio), parzialmente abrogato dal presente decreto (vedi art. 7), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1952, numero 208.
- La direttiva 15 dicembre 1989 n. 89/646/CEE, Seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 30 dicembre 1989, n. legge 386.
- Il testo dell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991), è il seguente:
«Art. 25. Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:
a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;
e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, è il seguente:
«Art. 26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2».

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è riportato nelle note alle premesse.