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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680

Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  17-3-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure:
lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo;
lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese;
lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:
franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;
franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese;
fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.