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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1153

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 novembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 152 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso", in "Malattie infettive", in "Puericultura".

L'art. 167, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in medicina interna è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale quaranta iscritti).

Art. 168 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in chirurgia è stabilito in dieci per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti).

L'art. 169, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in ostetricia e ginecologia è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale quarantotto iscritti).

L'art. 170, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in ortopedia e traumatologia è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

L'art. 176, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in clinica pediatrica è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

Art. 178 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in igiene e medicina preventiva è stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale settantacinque iscritti).

L'art. 182, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in anestesiologia e rianimazione è stabilito in venti per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).

L'art. 184, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in medicina del lavoro è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

L'art. 185, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di urologia è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

L'art. 186, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in malattie dell'apparato digerente è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" in "Malattie infettive", in "Puericultura".

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 190. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.
La scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di venti (cinque per ogni anno di corso). La selezione dei candidati aspiranti avverrà sulla base di titoli ed esami. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso che si svolgerà presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I, sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo inoltre dovrà sostenere un esame finale di profitto, oltre a quello di diploma.

Art. 191. - Le materie del corso sono le seguenti per i vari anni:
1° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
Chirurgia generale (quadriennale) (I);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);
Anestesiologia;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia;
Traumatologia maxillo-facciale.

2° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
Chirurgia generale (quadriennale) (II);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (I);
Anatomia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza.

3° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);
Chirurgia generale (quadriennale) (III);
Neurotraumatologia (biennale) (I);
Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (II);
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
Neurotraumatologia (biennale) (II);
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Trattamento del politraumatizzato;
Rianimazione.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 192. - È istituita presso l'istituto per le malattie infettive dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in malattie infettive. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di quindici iscritti (cinque per ogni anno di corso). Il corso ha la durata di tre anni e si svolge presso l'istituto di malattie infettive.
L'ammissione alla scuola avviene in base ai titoli di studio e di carriera ed eventualmente a seguito di concorso per esami scritti se il numero dei candidati è maggiore. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche; la frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico; è inoltre obbligatorio un internato di almeno sei mesi ogni anno di corso presso l'istituto di malattie infettive. La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione all'esame di profitto alla fine di ogni anno accademico.

Art. 193. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° Anno:
Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia;
Tecnica batteriologica, virologia, immunologia applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
Malattie infettive dei Paesi caldi;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono nominate secondo le norme generali dello statuto.
Gli esami di profitto si svolgono al 1° anno sulle discipline:
Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia ed immunologia.

Al 2° anno sulle discipline:
Semeiotica e diagnostica delle malattie in infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica (2° anno).

Al 3° anno sulle discipline:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Per il passaggio da un anno all'altro, lo specializzando dovrà aver superato gli esami di profitto stabiliti. Alla fine del triennio lo specializzando dovrà presentare una tesi concordata col direttore della scuola che sarà discussa agli esami di diploma. Inoltre sarà tenuto ad una prova pratica sugli argomenti svolti nel triennio.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 194. - La scuola di specializzazione in puericultura è annessa all'istituto di puericultura. Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione tecnico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.
Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso (totale iscritti n. 15). Non sono annesse per alcun motivo abbreviazioni di corso. Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale:
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° Anno:
Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° Anno:
Tirocinio pratico presso l'istituto dove ha sede la scuola.
Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.
Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e gli orari che saranno stabiliti dal direttore della scuola.
Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.
Al termine del 3° anno essi sosterranno un esame pratico unitamente all'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 51. - SCIARRETTA