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REGIO DECRETO 29 agosto 1909, n. DXI (511)

Che autorizza la costruzione e l'esercizio di alcune linee tramviarie nella città di Torino. (0900511R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1910
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-2-1910

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le tre istanze in data 14 dicembre 1908, presentate a nome dell'azienda delle tramvie municipali di Torino per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare, a trazione elettrica, alcune linee tramviarie urbane, municipalizzate a norma di legge;
Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, nonché la legge 29 marzo 1903, n. 103;
Ritenuto che a norma della legge 15 luglio 1909, deve essere stabilito nell'atto di autorizzazione l'annuo contributo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e che esso va stabilito per le linee, comprese nel presente decreto, in lire venti a chilometro;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il comune di Torino è autorizzato a costruire ed esercitare, con lo scartamento normale ed a trazione elettrica, le seguenti nuove linee tramviarie:

a) prolungamento sino al corso Racconigi della attuale linea Ponte Regina Margherita-Barriera San Paolo;

b) prolungamento sino alla Barriera di Francia della esistente linea dalla Barriera di Casale alla piazza di San Martino;

c) variante al tracciato dell'altra linea esistente detta del Cavalcavia nel tratto tra le vie Carlo Alberto e San Martino;

in base ai progetti portanti il bollo del locale Ufficio del registro, rispettivamente, in data 18 novembre 1908, 7 aprile 1909 e 18 novembre 1908, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e sotto le prescrizioni contenute nei rispettivi voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 marzo 1909, n. 430 e 16 giugno 1909, nn. 771 e 793.