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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1213

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia;
la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale;
la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia;
la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;
la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in psichiatria.
L'art. 209 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.
L'art. 211, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.
L'art. 215, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Gli articoli 227, 228 e 230, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia generale
Art. 227. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia generale.
Art. 228. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia generale ha la durata di tre anni.
Art. 230. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'art. 232, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
L'art. 254, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 254. - Ammissione per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'art. 261, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 261. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 265. - La durata del corso di studi per la scuola di specializzazione in psichiatria è di quattro anni.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 266. - Il programma di insegnamento e il seguente:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) genetica (elementi);
5) psicologia generale;
6) psicopatologia (I);
7) semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
2) patologia speciale e diagnostica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) neuro radiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) elettroencefalografia.
3° Anno:
1) patologia speciale psichiatrica;
2) psicopatologia (II);
3) clinica psichiatrica (I);
4) psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) psicofarmacologia;
6) psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) esami di laboratorio.
4° Anno:
1) clinica psichiatrica (II);
2) terapia psichiatrica generale;
3) psicoterapia;
4) neuropsichiatria infantile;
5) psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 267. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il primo, terzo e quarto anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica ai un ospedale civile.
L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica di ospedale civile per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.
Art. 260. - Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami di ciascun corso.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 347