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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (15G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2015
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-7-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce o controlla";
b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italià:
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italià per il periodo di riferimento successivo;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;";
c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di riferimentò: ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006:
f-ter) 'periodo di riferimentò: ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";
b) al comma 4, dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";
c) il comma 6 è soppresso;
d) al comma 8:
1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";
2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", compreso il presidente,";
3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.";
e) il comma 9 è soppresso;
f) al comma 10 le parole: "composta da ventitré membri" sono sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";
g) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
h) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonché i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.";
i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma 8";
l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo";
m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;
n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff).
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".
7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facoltà di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".
9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".
10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.".
11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'articolo 16.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:
a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.";
f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12.".
12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis). Allorchè un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del rientro.";
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base biennale" sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";
13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attività di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".
14. All'Allegato I "Categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del punto 1 è inserito il seguente: "01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.";
b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
«Art. 1.(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79.
La direttiva 2009/29/CE [Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Testo rilevante ai fini del SEE), è Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
La direttiva 2003/87/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ), è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
Il regolamento (UE) n. 389/2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122.
La decisione n. 280/2004/CE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
La decisione n. 406/2009/CE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020) è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
Il regolamento (UE) n. 920/2010 (Regolamento della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 17 marzo 2010, n. L 67.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 (Regolamento della Commissione che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 - Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.
il regolamento (UE) n. 1123/2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L 299.
il regolamento (UE) n. 421/2014 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 129.

Note all'art. 1:
Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) 'ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:
1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;
2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;
b) «attività di attuazione congiunta», di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
c) «attività di meccanismo di sviluppo pulito», di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
d) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
e) «autorità nazionale competente»: autorità designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all'art. 4;
f) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 13;
g) «combustione», l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
h) «Comitato»: il comitato di cui all'art. 4, comma 1;
i) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
l) «decisione di assegnazione (2008-2012)»: decisione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008;
m) «deliberazione n. 24/2011»: deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2;
n) «deliberazione n. 22/2011»: deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
o) «disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni»: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2003/87/CE;
p) «disposizioni sulle verifiche»: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2003/87/CE;
q) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
r) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;
s) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
t) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
u) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;
v) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
z) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
aa) «livello di attività iniziale»: il livello di attività utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'art. 9 o, se del caso, dell'art. 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
bb) «misure comunitarie per l'assegnazione»: la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
cc) «nuovo entrante»:
1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;
2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 37;
3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'art. 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;
dd) «operatore aereo»: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;
ee) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italià:
1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italià per il periodo di riferimento successivo;
3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;
ff-bis) 'anno di riferimentò: ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;
f-ter) 'periodo di riferimentò: ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;
gg) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
hh) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
ii) «piano di monitoraggio delle emissioni»: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all'allegato I;
ll) «piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro»: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I;
mm) «parte inclusa all'allegato I della UNFCCC»: una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;
nn) «Protocollo di Kyoto»: Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
oo) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
pp) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
qq) «Registro nazionale»: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'art. 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
rr) «Registro dell'Unione»: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2003/87/CE;
ss) «regolamento sulle aste»: regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
tt) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;
uu) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
vv) «riserva speciale»: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui art. 8, comma 1;
zz) «sottoimpianto»: un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibilì oppure un «sottoimpianto con emissioni di processo»;
aaa) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;
bbb) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe:
1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o;
2) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricità;
ccc) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;
ddd) «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;
2) l'eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;
3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;
eee) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente»: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
fff) «unità di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
ggg) «UNFCCC»: convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
hhh) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 35.».
Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4. (Autorità nazionale competente). - 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'art. 7, comma 3;
f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometrò e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;
o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art. 3, comma 1, lettera q);
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 14, comma 2;
r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 40;
u) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'art. 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;
aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 17;
bb) definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;
dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all'art. 24, della cessazione parziale di attività di cui all'art. 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all'art. 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonché richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. (Soppresso).
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente,e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.
9. (Soppresso).
10. La Segreteria tecnica è composta da ventidue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonché i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.
12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.
13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.
14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.».
Il testo del comma 1 dell' art. 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7. (Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», come approvato dal predetto Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
(Omissis).».
Il testo dei commi 1 e 3 dell' art. 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8. (Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'art. 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
(Omissis).
3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b):
1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'art. 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'art. 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
(Omissis).».
Il testo del comma 1 dell' art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 19. (Messa all'asta delle quote). - 1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. (Omissis).».
Il testo del comma 4 dell' art. 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 24. (Comunicazione della cessazione di attività). - (Omissis).
4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro sei mesi dall'interruzione delle attività di cui all'allegato I.» Il testo del comma 3 dell' art. 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 25. (Comunicazione della cessazione parziale di attività). - (Omissis).
3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attività comunica al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:
a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale;
b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale.
(Omissis).».
Il testo del comma 1 dell' art. 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 26. (Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità). - 1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta una delle seguenti conseguenze:
a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.
(Omissis).».
Il testo dell' art. 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 29. (Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici). - 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).
2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15 per cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell'anno.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'art. 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso art. 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.
4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi.».
Il testo dell' art. 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 36. (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'art. 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'art. 34, verificata secondo quanto stabilito all'art. 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'art. 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'art. 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'art. 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'art. 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'art. 16.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.
10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'art. 38, comma 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo art. 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'art. 38 è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:
a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.
12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12.».
Il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 38. (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti). - 1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;
b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere che applicano le misure di cui ai comma 3 e 4.
2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).
2-bis). Allorchè un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma dell'art. 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del rientro.
3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'art. 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a quanto stabilito all'allegato VI;
b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.
4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformità a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale a partire dal 30 giugno 2015. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.
5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:
a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;
b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;
c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;
d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.
7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:
a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;
b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;
c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività «fuori sito»;
d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;
e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica «in sito» da parte di un verificatore accreditato;
f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'art. 28, previo nulla osta della Commissione europea;
g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.
8. Ai fini dell'invio alla Commissione europea dell'elenco degli impianti di cui all'art. 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.».
Il testo del comma 2 dell' art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 41. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
2. I costi delle attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il testo dell'Allegato I 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Allegato I

Categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto
01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.
1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità.
2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici.
Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.
3. Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.
4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
(Omissis).».