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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1513

Attribuzione dei beni patrimoniali dei Comuni divisi dalla nuova frontiera italo-francese.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  9-4-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la decisione della Commissione di conciliazione italo-francese del 9 ottobre 1953, n. 163, relativa alla ripartizione dei beni comunali di frontiera;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, concernente la sistemazione territoriale delle zone dei comuni di Briga Marittima e di Tenda, rimaste all'Italia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per l'interno; Decreta:

Art. 1


I comuni di Bardonecchia, Ferrera Cenisio, la Thuile, Pigna, Rocchetta Nervina e Venalzio conservano la proprietà dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia.