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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1155

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art.

106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 1

Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni di cui Lino di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola stessa.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti è fissato in dieci per anno di corso.
Gli insegnamenti impartiti sono:

1° Anno:
Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).

2° Anno:
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).

3° Anno:
Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).

A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.

4° Anno:
Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialità.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.
Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. - SCIARRETTA