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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16/B (16)

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali. (043U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1944)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  9-12-1943

Art. 1



La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.