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DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  1-3-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
3)
((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14))
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