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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008, n. 161

Regolamento concernente l'istituzione della Direzione marittima di Olbia e l'elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-11-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2009)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-11-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89;
Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali, di modificare la circoscrizione territoriale dei compartimenti marittimi di Olbia e di Reggio Calabria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 luglio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici marittimi periferici
1. È istituita la Direzione marittima di Olbia.
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro è elevato a Capitaneria di porto, assumendo la denominazione di Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- L'art. 16 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec., è il seguente:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - 1. Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 1 (Circoscrizioni). - 1. La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - 1.
L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
2. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365 (Regolamento concernente l'elevazione degli uffici circondariali marittimi di Pozzallo e La Maddalena a Capitaneria di porto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2001, n. 233. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 (Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89 (Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61.
- Si riporta il testo dei commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 114:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale.".
2.-2-quinquies (omissis).
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.».