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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 660

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2011)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-1-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 4, comma 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1

(Campo di applicazione)
1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom- inate "caldaie".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86, del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 36, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".
- L'allegato C della suddetta legge così recita:
"ALLEGATO C (Articolo 3, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
Direttiva 92/42.
Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 220 del 30 agosto 1993. L'art. 12 della direttiva così recita:
"Art. 12. - La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue:
1) in tutto il testo l'espressione "marchio CE" è sostituita con "marcatura CE";
2) il testo dell'art. 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare, od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti.".
3) All'art. 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5.a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive;
b) tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie."
4) Il testo dell'art. 7, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
"4. La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile: È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.".
5) All'art. 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5.a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.".
6) Il testo dell'art. 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1: Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'art. 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.".
7) Il testo all'allegato I è sostituito dal testo seguente:
"ALLEGATO I
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
1. Marcatura CE di conformità,
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
VEDI FIGURA PAG. 26
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indi- cate nel simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
2. Marcature specifiche.
- Le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
- La marcatura di rendimento energetico, attribuita ai sensi dell'art. 6 della presente direttiva, corrisponde al simbolo seguente:
VEDI FIGURA A PAG. 27
8) L'allegato IV è modificato come segue:
a) il testo del punto 1, ultima frase del modulo C è sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.";
b) il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo D è sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.";
c) il testo del punto 1, ultime due frasi del modulo E è sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.".
- La direttiva 90/396/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, reca norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'art. 4, comma 4, della suddetta legge così recita:
"4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'art. 1.".
- Il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, approva il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,