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LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 06-12-1996
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-12-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------