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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1805

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-5-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 10 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161, 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati o così ulteriormente modificato:
Attuale art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:
6) Filosofia del diritto.
Dopo l'art. 25 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 26. - L'esame di laurea in scienze politiche consiste:
a) nella presentazione di una dissertazione scritta liberamente dal candidato su un tema da lui scelto nelle materie della Facoltà delle quale abbia dato saggio negli esami di profitto;
b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini;
c) in una discussione su almeno due fra tre tesi orali, liberamente scelte dal candidato nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione scritta.
L'attuale art. 31 relativo al corso di laurea in lettere e filosofia è sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste:
a) nella presentazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facoltà di cui abbia sostenuto il relativo esame;
b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea".
Attuale art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
7) Radioattività;
8) Meccanica statistica;
9) Spettroscopia;
10) Fisica tecnica.
Attuale art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di:
12) Storia delle matematiche.
Attuale art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
13) Storia delle matematiche;
14) Meccanica statistica.
All'attuale art. 49, è aggiunto il seguente comma:
"L'argomento della dissertazione scritta, per tutti i tipi di laurea, deve riferirsi solo ad una delle materie del corso delle quali il candidato abbia dato saggio negli esami di profitto".
Attuale art. 53. - Dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'esame di "fisiologia generale" non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di "anatomia umana"; l'esame di "tecnica e legislazione farmaceutica" non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di "chimica farmaceutica" e di "farmacologia e farmacognosia"; l'esame di "chimica bromatologica" non potrà essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame del 2° corso di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica".
Attuale art. 59. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La dissertazione scritta scelta nell'ambito delle materie alle quali il laureando è stato iscritto e dalle quali ha superato l'esame, deve essere accettata dal professore della materia e deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dall'inizio dell'esame di laurea:
f) prova orale di cultura tecnica".
Attuale art. 60. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I laurenti in chimica e in chimica industriale possono essere ammessi al 4° anno per la laurea in farmacia, qualora abbiano superato un esame di chimica farmaceutica (1ª e 2ª parte del corso biennale), abbiano frequentato per un anno il corso biennale di fisiologia generale, e abbiano superato almeno un esame di materia biologica, comprendendo come tale anche la chimica biologica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 80. - FRASCA