Testo in vigore dal: 19-4-2016
al: 30-6-2023
(Allegato VII)
aggiornamenti all'articolo
Allegato VII
Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8
(Allegato IV dir. 25)
1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati entro
i seguenti termini:
a) 90 giorni lavorativi se e' possibile presumere il libero accesso
a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 4;
b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono
prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda e'
accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da
un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attivita'
in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni
per l'eventuale applicabilita' all'attivita' in questione
dell'articolo 8, comma 1, conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e
4.
Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla
data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8,
comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto
della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla
data in cui essa riceve le informazioni complete.
I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla
Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente
aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.
2. La Commissione puo' chiedere allo Stato membro o all'ente
aggiudicatore interessati o alle Autorita' indipendenti competenti di
cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali
competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare
o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In
caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1,
sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine
indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle
informazioni in forma completa e corretta.