Testo in vigore dal: 23-6-2016
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                               Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
 
  ((1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  gli  atti   degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  o  nuclei  di  valutazione,
procedendo  all'indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali
eventualmente  presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la  relazione  degli
organi  di  revisione  amministrativa  e  contabile  al  bilancio  di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non  recepiti
della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e  l'attivita'
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))