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REGIO DECRETO 9 settembre 1941, n. 1023

Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra. (041U1023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1986)
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Testo in vigore dal: 1-10-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega  al  Governo
del Re la facolta' di  provvedere  alla  riforma  della  legislazione
penale militare; 
  Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n.  303,  che  approva  i
testi definitivi del codice penale militare  di  pace  e  del  codice
penale militare di guerra; 
  Sentito il parere della Commissione  delle  Assemblee  legislative,
istituita a' termini dell'art. 2 della legge predetta; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per la marina e per  l'aeronautica,  d'intesa  con  il
Ministro per la grazia e giustizia, con  il  Ministro  per  l'Africa,
italiana e con il Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        (Ragguaglio di pene). 
 
 
  Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni  internazionali
e' stabilita  o  richiamata  la  pena  del  carcere  militare,  senza
indicazione  della  durata,  deve  considerarsi  per   ogni   effetto
giuridico corrispondente la pena della  reclusione  militare  da  due
mesi a un anno. 
 
  Quando e' indicata la durata, la  reclusione  militare  si  intende
sostituita per eguale periodo di tempo.